Art. 5.
(Compiti delle regioni).

      l. Per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, le regioni:

          a) danno attuazione al Piano, predisponendo gli strumenti normativi e amministrativi ritenuti necessari per garantire il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge;

          b) concertano con le province e con i comuni gli indirizzi e le priorità degli interventi da attuare nei rispettivi territori;

          c) provvedono, nei settori di propria competenza, a garantire l'intersettorialità e la trasversalità delle azioni rivolte ai giovani;

          d) integrano con proprie risorse i fondi stanziati dallo Stato per la realizzazione degli obiettivi previsti nel Piano;

 

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          e) verificano l'attuazione degli indirizzi e delle priorità di cui alla lettera b) attraverso il monitoraggio sui progetti realizzatine il controllo sui risultati ottenuti.